Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14627 del 17 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimitą in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilitą od improcedibilitą dell'impugnazione dovuto alla diversitą delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

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