Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23561 del 11 novembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di pił ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, secondo comma, c.p.c., presuppone la tempestivitą dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestivitą da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessitą di svolgere un'attivitą processuale ormai preclusa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per tardivitą la domanda di manleva proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni, non risultando specificato se il primo, ricorrente in cassazione, avesse, o meno, avanzato immediata istanza di rimessione in termini, ai fini della proposizione di quella domanda, in conseguenza di quanto gią emerso a seguito di un'ordinanza istruttoria di esibizione documentale).

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