Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1576 del 14 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In genere i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, rimanendo cosģ la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essi siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili col loro disconoscimento. Tuttavia, nel caso in cui, deceduto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto-opposto, si costituiscano volontariamente in prosecuzione soggetti che dichiarino di essere, nella loro qualitą di congiunti del de cuius, i suoi eredi, la mancanza di contestazioni al riguardo dell'opponente assume il particolare valore di una implicita e definitiva ammissione di tale loro qualitą (e non di una semplice e irrilevante omissione non preclusiva di successiva eccezione e rilevabilitą d'ufficio), tenuto presente che solo la validitą di tale costituzione, nel difetto di iniziative da parte dell'opponente, vale a prevenire l'acquisto da parte del decreto opposto della sua definitiva esecutivitą in danno dell'opponente.

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