Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1505 del 2 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di chiamata in garanzia, il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva, consentendo il simultaneus processus ai sensi dell'art. 106 c.p.c., determina l'assoggettamento di tutte le parti dell'unico procedimento al principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono nella loro globalità ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza delle stesse possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e quindi senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli all'altra.

(massima n. 2)

L’obbligo imposto a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (art. 13 cod. strada) di imporre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento, non si esaurisce nell’adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all’uso di segnali diversi idonei ad impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti.

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