Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10124 del 30 aprile 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dell'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

(massima n. 2)

Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice di merito che, in una causa di risarcimento del danno per sinistro stradale, avendo l'attore chiesto affermarsi la responsabilità del convenuto, conducente della vettura antagonista, solo a titolo di colpa concorrente nella causazione del sinistro, abbia invece ritenuto la responsabilità esclusiva del convenuto medesimo.

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