Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8936 del 12 aprile 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell'esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.

(massima n. 2)

Nel caso di cessione di un credito giā azionato esecutivamente, trovano applicazione (sia pure con gli opportuni adattamenti) sia il primo che il terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ. Quando, invece, un'analoga successione si verifichi dal lato passivo (ove, cioč, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato), č applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all'applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall'art. 2913 cod. civ.

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