Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8026 del 6 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui č ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltā di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto.

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