Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15872 del 25 giugno 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

È inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 c.p.c. e sussistenza della giurisdizione italiana.

(massima n. 2)

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici).

(massima n. 3)

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale, sicché egli deve essere informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui la stessa è fondata, in modo da poter svolgere compiutamente, eventualmente anche con l'assistenza di difensori, la propria difesa, rivelandosi, così, affatto irrilevante che quest'ultima sia svolta davanti al giudice relatore, anziché innanzi al collegio. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n.5).

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