Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4209 del 16 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il P.M. č legittimato a formulare la richiesta di fallimento a seguito della comunicazione del decreto con il quale il tribunale abbia revocato l'ammissione al concordato preventivo, essendo egli, nel sistema della legge, informato sia della domanda di concordato ai fini dell'intervento nella procedura e dell'eventuale richiesta di fallimento (art. 161 legge fall.), sia della procedura d'ufficio per la revoca dell'ammissione al concordato (art. 173 legge fall.), onde č anche il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell'esito di tale procedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.