Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 924 del 7 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il procedimento prefallimentare, che si apre con la richiesta di fallimento del debitore proposta a norma dell'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pur se soggetto al rito camerale, e presentante peculiari caratteristiche rispetto al processo contenzioso ordinario, ha intrinseca natura giurisdizionale, in quanto tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo “status” e sui diritti del fallito e delle persone che hanno con esso avuto rapporti. Pertanto, in pendenza di detto procedimento, e prima cioè che il tribunale decida su detta istanza, deve ritenersi esperibile da parte del debitore, soggetto passivo del procedimento stesso, il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., sempreché la relativa istanza sia rivolta a sollevare una questione di giurisdizione, e non anche, quindi, a porre in contestazione i requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale (ivi compresa la sussistenza di una situazione debitoria), che attengono al fondamento nel merito della domanda.

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