Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15407 del 5 dicembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il mancato pagamento di somme dovute all'amministrazione finanziaria per Iva ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa.

(massima n. 2)

Il potere del P.M. di assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge fallimentare, l'iniziativa della richiesta al tribunale della dichiarazione di fallimento non è limitata alle ipotesi di cui all'art. 7 della citata legge — il quale dispone il relativo obbligo a carico del Procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore, quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dello stesso, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore —, ma ha, invece, carattere generale.

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