Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23344 del 18 novembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una societą, che sia inserita in un gruppo, cioč in una pluralitą di societą collegate ovvero controllate da un'unica societą "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della societą medesima, poichč, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette societą conserva propria personalitą giuridica ed autonoma qualitą di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti.

(massima n. 2)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societą di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, l'attuazione del diritto di difesa posto dall'art. 15 legge fall. richiede che l'instaurazione del contraddittorio coinvolga i presupposti essenziali della dichiarazione stessa ed abbia carattere preventivo rispetto alla pronuncia, essendo sufficiente che ai predetti soci sia contestata l'esistenza della societą, la loro partecipazione ad essa e lo stato di insolvenza della societą; non č invece indispensabile che sia anche contestato loro il modo con cui la societą ha in concreto operato, nč l'eventuale sussistenza di altri soci.

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