Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1214 del 13 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù.

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