Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26973 del 7 dicembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di acquisto della servitù, tra gli istituti della destinazione del padre di famiglia e della divisione del fondo dominante, rispettivamente disciplinati dagli artt. 1062 e 1071 c.c., non è configurabile in linea astratta alcuna incompatibilità. (Nella specie, indiscusso che, dopo la divisione del fondo dominante, la servitù spettava anche alla porzione di esso non contigua con quello servente, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha accertato la costituzione in concreto, nei termini di cui all'art. 1062, di una relazione di fatto tra le due porzioni risultanti dalla divisione, volta alla costituzione di una servitù di passaggio a favore di quella risultata interclusa).

(massima n. 2)

Con riferimento alla categoria dei diritti "autodeterminati", ai fini della precisazione della "causa petendi" non è necessaria la corretta indicazione delle norme applicabili al caso e dei relativi istituti giuridici, essendo invece sufficiente la chiara indicazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, sicchè sussiste "mutatio libelli" vietata in appello solo quando all'iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio. In particolare, per quanto riguarda la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione, necessaria ai soli fini della prova, non ha la funzione di specificazione della domanda. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda di declaratoria della acquisizione di una servitù di passaggio sulla base di titolo contrattuale, mentre quella di secondo grado, confermata dalla S.C., aveva accolto la domanda ritenendo la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, poichè gli elementi di fatto e le vicende giuridiche esposti dall'attore nella domanda inizialmente formulata erano sufficienti a delineare, anche in mancanza di una espressa menzione dell'art. 1062 cod. civ., la destinazione del padre di famiglia quale fatto costitutivo del diritto di transito oggetto della controversia).

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