Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17844 del 15 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato previsto dall'art. 677, comma 3 c.p. si realizza allorché il proprietario dell'edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo - scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell'immobile - né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza.

(massima n. 2)

Per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le regioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali. (Nel caso di specie è stato escluso il carattere di decisività dell'omesso interrogatorio dell'imputato).

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