Cassazione penale Sez. II sentenza n. 45993 del 10 dicembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

In relazione al delitto di concussione, l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente e la conseguente costrizione od induzione del soggetto passivo a dare od a promettere denaro od altra utilità prescinde totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, atteso che il requisito oggettivo del reato in questione può essere integrato anche attraverso un atto di ufficio doveroso compiuto in maniera antidoverosa, il che si verifica allorché, tale atto sia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, ossia in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, custode giudiziario, recatosi sul posto ove si trovavano alcuni beni pignorati per procedere alla loro rimozione, aveva accordato una proroga al debitore, acconsentendo a lasciare i predetti beni presso il domicilio di quest'ultimo, previa corresponsione di un modesto compenso quale contropartita del favore).

(massima n. 2)

In tema di prescrizione del reato di usura, nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato, la disposizione di cui all'art. 644 ter c.p. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell'imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie, all'imputato era stata contestata la commissione dei fatti «sino al mese di aprile del 1994»).

(massima n. 3)

Per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo né al soggetto che prende l'iniziativa né alla composizione dei contrapposti interessi in un «accordo» bensì unicamente alla sussistenza o meno di uno stato di soggezione in cui venga a trovarsi il privato, che vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi raggiunto nel c.d. «accordo» per integrare il suddetto stato di soggezione è sufficiente che il privato si sia determinato alla dazione ovvero all'accordo per evitare un maggior danno, anche in difetto di uno stato di timore psicologico verso il pubblico ufficiale.

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