Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10084 del 28 settembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui lo stato di insolvenza del debitore viene in modo certo a conoscenza del querelante solo quando costui, rimasto ineseguito il sequestro giudiziario per la mancata consegna del bene, si renda conto della impossibilitą di riaverne il possesso o di conseguire l'intero prezzo pattuito, da tale momento decorre il termine di tre mesi per la proposizione della querela per il reato di insolvenza fraudolenta e non dal momento della presentazione del ricorso per il sequestro giudiziario, poiché il venditore (nella specie di un bene sottoposto a riserva di proprietą), a seguito del mancato pagamento di una parte del prezzo, ha l'esigenza di assicurare la custodia del bene stesso ancor prima che si sia determinata una situazione che possa definitivamente pregiudicare l'attuazione del suo diritto alla restituzione.

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