Cassazione penale Sez. II sentenza n. 182 del 28 gennaio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'insolvenza fraudolenta, il proposito dell'agente di non adempiere l'obbligo deve sussistere nel momento in cui questo prende giuridica consistenza, perché, se sopravvenisse, non avrebbe alcuna rilevanza, nonostante la condizione obiettiva del mancato pagamento; ma la prova dell'esistenza della volontà di non pagare l'obbligazione al momento della contrattazione può bene essere desunta anche dal comportamento successivo dell'agente.

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