Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2376 del 20 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche il silenzio può significare dissimulazione del proprio stato di insolvenza quando — come nella specie relativa ad omesso pagamento di pedaggio autostradale — l'agente assuma un'obbligazione senza necessità di contrattazione, ma con un comportamento rituale e questo sia idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni.

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