Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2862 del 11 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 c.c., avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietą di alcuno», previsto dall'art. 827 c.c., avviene a titolo originario. Pertanto l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietą di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all'art. 827 c.c., ma non ha modificato l'art. 586 c.c., che č tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.

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