Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9520 del 16 settembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilitą di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilitą in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende pił agevole l'esecuzione. (Nella specie alle persone offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un «miglioramento della mente» con una attivitą di «stimolazione del cervello», il tutto attraverso una «terapia», e non con l'adesione ad un credo religioso, terapia peraltro pagata e in situazioni in cui si profilavano condotte costantemente fraudolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi con correlativo profitto ingiusto quanto meno della organizzazione, o Chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati proventi incassati dal Centro Dianetics).

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