Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1539 del 16 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di truffa, fuori dall'ipotesi dell'amministratore unico di una societą per azioni che ne sia anche unico azionista, il compimento da parte dell'amministratore di una S.p.A., in accordo col soggetto estraneo alla societą, di un atto di disposizione patrimoniale in danno della societą, seguito dall'induzione in errore degli organi societari di controllo (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, collegio dei revisori e assemblea dei soci), impediti dagli artifici e raggiri nel loro intervento, che altrimenti potrebbe sostanziarsi nella revoca dell'amministratore e dell'atto di disposizione patrimoniale. (Fattispecie in cui l'amministratore delegato di una societą di leasing finanziario, in complicitą con il soggetto contraente, ha erogato somme di denaro per l'acquisto di beni da concedere in leasing, e poi ha indotto in errore gli organi societari con gli artifici e raggiri consistiti nel simulare l'esistenza dei beni oggetto del contratto di leasing, causando alla societą il danno patrimoniale dell'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni appunto inesistenti).

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