Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6244 del 17 febbraio 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

È configurabile il reato di falso di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nelle valutazioni estimative — contenute nella perizia giurata dinanzi al cancelliere — che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale, trattandosi di enunciati valutativi che si fondano su premesse contenenti false attestazioni.

(massima n. 2)

La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) l'omissione, contenuta in una perizia giurata destinata all'autorità giudiziaria, relativa alla natura edificabile del bene, oggetto di stima.

(massima n. 3)

Non sussistono gli estremi del reato di truffa (cosiddetta truffa processuale) nel chiedere e ottenere dal giudice tutelare l'autorizzazione alla vendita di un bene immobile di proprietà di un interdetto, sulla base di una falsa perizia estimativa, in quanto la suddetta autorizzazione, ancorché conseguenza della falsa perizia, non costituisce atto di disposizione patrimoniale dannoso per l'interdetto.

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