Cassazione civile Sez. II sentenza n. 810 del 16 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 704 cod. proc. civ., devolvendo la competenza per la domanda possessoria al giudice del giudizio petitorio, deroga alla regola generale della competenza in materia possessoria e non č applicabile, quindi, oltre i casi in esso considerati, che presuppongono la connessione oggettiva delle due cause, l'anterioritā del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso e l'identitā soggettiva delle parti, la quale ricorre quando tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti nel giudizio petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino anche altri soggetti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.