Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1136 del 29 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa č quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.

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