Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9392 del 21 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Vi č concorso formale di reati fra la tentata truffa mediante l'artificio della notulazione di visita e prescrizioni non compiute e la falsitā in atto pubblico per immutatio veri compiuta dal medico convenzionato con l'Inam nella redazione della distinta delle prestazioni periodiche. L'incriminazione relativa alla truffa tutela, infatti, l'interesse concernente la inviolabilitā del patrimonio, mentre l'incriminazione relativa al falso č diretta a garantire la pubblica fede, sicché ne deriva la diversa obiettivitā giuridica di ciascun reato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.