Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8261 del 7 giugno 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 c.c.

(massima n. 2)

L'inibitoria a sostare con automezzi propri o a far sostare quelli di clienti e fornitori sulla strada oggetto di servitù di passaggio, pronunciata nei confronti di un contitolare frontista riconosciuto responsabile di turbativa del godimento di detta servitù da parte di altro contitolare, non implicando accertamenti futuri ma risultando emessa sulla base dell'apprezzamento della persistenza e comunque della frequenza di condotte mantenute in passato, trova fondamento nella responsabilità per fatto proprio, e non già nella responsabilità per fatto altrui, avendo essa ad oggetto non qualsiasi automezzo bensì solamente quelli dello stesso responsabile nonché di terzi cui il medesimo ha ben il potere di impedire ivi di sostare.

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