Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9271 del 15 settembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma tributaria che sanziona, con la «sopratassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata a anno», il pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta per effetto della iscrizione nei pubblici registri (prima per effetto della circolazione) dei veicoli a motore non si pone in rapporto di specialitą rispetto alla truffa mediante contraffazione del disco contrassegno di autoveicolo. Invero, diversi sono i fatti previsti e sanzionati nelle due fattispecie legali: l'art. 640 c.p. punisce l'induzione di altri in errore, mediante artifici o raggiri, dalla quale derivi il procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma transitoria prescinde da qualsiasi artificio o raggiro, da qualsiasi induzione in errore, e sanziona il mancato pagamento della tassa o il pagamento di una tassa inferiore a quella dovuta per il solo effetto del possesso del veicolo. Né l'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689 che ha esteso il principio di specialitą, si riferisce alle sopratasse previste per le violazioni tributarie, poiché esse rimangono escluse dal suo ambito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.