Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10182 del 10 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato, come possibile ed eventuale, e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non č coartata nella sua volontā, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore. Si ha rapina mediante minaccia, invece, quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso č posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.

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