Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1807 del 8 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché possa configurarsi l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 640 c.p. deve sussistere una conseguenzialità logica e cronologica tra l'attività di furto e raggiro, l'induzione in errore e il conseguimento del profitto sicché l'azione posta in essere dall'agente, realizzi lo scopo attraverso l'attività volontaria e cosciente del soggetto passivo, determinata dall'errore in cui questi è caduto. Nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, invece, l'azione delittuosa prescinde dall'induzione in errore del soggetto passivo e tende all'impossessamento della cosa altrui ponendo in essere ed utilizzando un qualsiasi mezzo che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti che il soggetto passivo abbia apprestato a custodia della cosa propria e creando, così, una situazione di fatto che agevoli la commissione del reato. Ne consegue che commette furto aggravato dal mezzo fraudolento e non truffa il soggetto che esibendo la contromarca ad una guardarobiera di una discoteca (contromarca che aveva casualmente rinvenuto) si faccia consegnare dalla stessa gli indumenti presso questa depositati.

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