Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3956 del 20 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste il delitto di truffa, bensì quello di estorsione allorquando il colpevole incuta il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, sicché la persona offesa sia posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.

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