Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10397 del 14 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ravvisarsi il delitto di cui all'art. 646 c.p. e non giā quello di truffa quando l'artificio o il raggiro non risultino necessari alla appropriazione. (Nella fattispecie, essendo state contestate ad un cassiere di banca, continuate appropriazioni di denaro dalla cassa cui era preposto, č stato ritenuto che, avendo l'imputato, per l'espletamento della sua funzione, la materiale disponibilitā del denaro non aveva necessitā di ricorrere ad artifici o raggiri per appropriazione. La ulteriore attivitā commessa dall'imputato, come l'emissione di assegni all'ordine di apparenti prenditori con false girate di costoro, era volta, secondo questa corte, a costruire una falsa documentazione allo scopo di giustificare le differenze di cassa e, pertanto, allo scopo di occultare le appropriazioni di denaro, tanto č vero che se tali artifizi si fossero rilevati inidonei per occultare ai quotidiani riscontri le appropriazioni, queste avrebbero dovuto ritenersi comunque consumate e penalmente perseguibili).

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