Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1426 del 1 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella truffa ai danni dello Stato, l'ingiusto profitto — inteso come realizzazione del possesso della cosa mobile o del danaro appartenente alla P.A. — si realizza per mezzo di attività strumentali (artifizi o raggiri, inducenti taluno in errore), mentre nel peculato il possesso della cosa preesiste all'azione delittuosa volta alla sua appropriazione o distrazione e gli artifici (nella specie falsificazioni documentali) sono attività accessorie intese a coprire l'appropriazione o la distrazione già portata ad effetto.

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