Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8264 del 30 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di millantato credito, a differenza della truffa, č caratterizzato da un raggiro del tutto particolare, consistente nelle vanterie, esplicite o anche implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, senza che, peraltro, occorra che l'agente spenda il nome o indichi la specifica funzione di quest'ultimo, bastando che la parte offesa comprenda che il presunto referente del millantatore sia persona investita di dette funzioni.

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