Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2787 del 16 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di concussione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attivitą di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non č necessario, ma non č neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualitą o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della guardia di finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilitą di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autoritą straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata).

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