Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8456 del 26 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la «violenza» e la «minaccia», quelli qualificanti il comportamento truffaldino — anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del «pericolo immaginario» — sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del falso pericolo. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della Guardia di finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale).

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