Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3546 del 11 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualitą di pubblico ufficiale sta nelle modalitą dell'azione attuata da quest'ultimo. Pertanto, deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso della qualitą o della funzione assume preminente importanza prevaricatrice che induce il soggetto passivo all'ingiusta dazione, che egli sa non dovuta; deve, invece, ravvisarsi truffa aggravata quando le qualitą o la funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontą del soggetto passivo, che viene convinto con artifizi o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. (Fattispecie di truffa, nella quale l'imputato, dipendente di una Usl, addetto alla consegna dei referti medici, aveva indotto un assistito esente da ticket, fingendo anche di compiere una telefonata informativa, a versargli la somma di lire ventimila).

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