Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 547 del 19 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa non solo per il carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integritą dell'affidamento e del prestigio che deve fruire la pubblica amministrazione in ogni settore della sua attivitą, (al quale viene arrecato nocumento dalla prospettazione di potervi interferire comprando il favore dei soggetti preposti ai sui uffici), ma perché la condotta posta in essere non consiste in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attivitą pubblica al fine di inquinarne il regolare svolgimento, mediante il mercimonio dell'esercizio dei suoi poteri. (Fattispecie relativa alla condotta di chi si fa dare una somma di denaro dal partecipante ad un esame con il pretesto di consegnarla al funzionario esaminatore).

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