Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11076 del 28 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 2 della L. n. 898 del 1986, con il quale si punisce la esposizione di dati e notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi erogati dalla C.E.E., non comprende ogni condotta riconducibile alla fattispecie del delitto di truffa che può ipotizzarsi quando l'agente non si limita a indicare dati o notizie falsi, ma fa, anche, ricorso ad ulteriori artifici, attraverso la formazione e l'utilizzazione di false bollette di accompagnamento e fatture che attengono ad operazioni commerciali inesistenti.

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