Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3027 del 11 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennitą di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su tale indennitą non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimitą della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato.

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