Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7391 del 11 luglio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la recidiva costituisce circostanza aggravante, il delitto di truffa aggravato dalla recidiva è perseguibile d'ufficio e non a querela di parte, secondo il nuovo testo dell'art. 640 c.p., così modificato dall'art. 98 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale.

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