Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10565 del 25 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La recidiva, inerendo esclusivamente alla persona dell'imputato, non incide sulla gravità del fatto reato e pertanto non può essere compresa tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il delitto di truffa.

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