Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12969 del 29 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).

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