Cassazione penale Sez. II sentenza n. 710 del 22 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non č coartato nella sua volontā, ma si determina perché tratto in errore. Nell'ipotesi di estorsione, invece, il danno č prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso č posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato.

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