Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8974 del 7 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, ai fini della configurabilità dell'aggravante del reato di truffa prevista dal secondo comma, n. 2, dell'art. 640 c.p., la nozione di «pericolo immaginario» corrisponde a quella di «pericolo inesistente» che, venendo fatto percepire come reale alla persona offesa, assume la natura di raggiro, non può considerarsi tale il ventilato asporto dei beni mobili dall'abitazione prospettato da soggetti falsamente qualificati come ufficiali giudiziari, in quanto deve escludersi il carattere «immaginario» del male così minacciato, risultando il predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli artt. 520 e 521 c.p.c., i quali espressamente prevedono che ai fini della conservazione delle cose pignorate l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarle altrove.

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