Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3804 del 30 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto del superficiario non può avere un contenuto ed una estensione maggiore di quello del proprietario e, come il diritto dominicale, non può estendersi, quindi, allo spazio aereo sovrastante il suolo che ne è oggetto oltre il punto in cui il suo titolare può avere un apprezzabile interesse ad escludere gli altri (art. 840 c.c.). Tale interesse, quando si tratti del diritto di fare e mantenere una costruzione con dimensioni e destinazione predeterminate, deve essere in concreto accertato con specifico riferimento anche ai prestabiliti limiti del diritto del superficiario.

(massima n. 2)

Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando «libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso» (art. 1064 c.c.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull'ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all'uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l'esercizio della servitù medesima.

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