Cassazione penale Sez. II sentenza n. 471 del 16 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussistono solo violazioni di natura edilizia, e non il delitto di truffa per falsa rappresentazione del tipo di costruzione da realizzare e conseguimento di un ingiusto profitto, con danno del comune, per omesso pagamento dei maggiori oneri di urbanizzazione, nel caso in cui, ottenuta dal sindaco concessione edilizia per la realizzazione di fabbricato rurale in zona destinata solo a costruzioni di tipo rurale, sia stata realizzata una costruzione ad uso abitativo. Infatti, non č ipotizzabile per il comune alcun danno, elemento essenziale del reato di truffa, arrecato dal pagamento dei contributi di urbanizzazione rapportati al tipo di costruzione rurale per la quale sia stata rilasciata la concessione, in quanto il comune medesimo mai avrebbe potuto riscuotere i maggiori contributi relativi alle costruzioni di civile abitazione, non essendo consentite nella zona costruzioni di tipo abitativo.

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