Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3625 del 21 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di truffa presuppone la sussistenza di un rapporto patrimoniale tra il soggetto attivo e quello passivo. Di conseguenza l'azione tesa ad evitare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte dello Stato non rientra nello schema giuridico di cui all'art. 640 c.p. per l'assenza assoluta, al momento dell'azione, di un rapporto patrimoniale in atto.

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