Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12264 del 18 settembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste il delitto di truffa aggravata nel caso di buono contributo utilizzato — nella specie da direttore dei lavori in fabbricato danneggiato dal sisma del 1980, da amministratore e titolare del buono contributo medesimo e dal titolare di impresa di lavori — destinando i fondi a lavori non autorizzati e per un importo non giustificato (v. ordinanza 6 gennaio 1981, n. 80 del commissario Zamberletti). Né rilevano, ai fini dell'esclusione dell'ingiusto profitto del reato di cui all'art. 640 c.p., eventuali lavori diversi e di maggior costo, perché in materia vige il principio secondo cui il beneficiario del buono contributo, pena la decadenza, deve destinare i fondi ricevuti all'esatta esecuzione dei lavori ammessi a contributo.

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