Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13510 del 12 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve rispondere di truffa e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento, l'utente che, immobilizzando o ritardando nel suo movimento, con un congegno, il disco rotante sito all'interno del contatore e collegato alle cifre numeriche indicanti il consumo, evitandone la registrazione, abbia sottratto all'ente erogatore un certo quantitativo di energia elettrica.

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